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Conviene la mediazione?

(Necessariamente) breve storia del fenomeno e cinque consigli pratici per chi pensa oggi di utilizzarla.

In questi ultimi tempi la mediazione – intesa come procedimento per veder di affrontare una situazione conflittuale – vive in Italia un suo momento di notorietà. Almeno nel giro degli avvocati, dei giudici e dei pochi studiosi accademici che se ne occupano.
Meno, assai meno, nel grande pubblico – per il quale continua a rimanere un oggetto sconosciuto e di cui molti non sospettano neppure l’esistenza.
Di che si tratta? Beh, l’idea è semplice e vecchia come il mondo. In caso di difficoltà nella gestione di un rapporto con qualcuno – problema che evidentemente non si riesce a risolvere da soli – perché non ricorrere ad un esterno che ci dia una mano?
Ma ci sono i giudici, direte! Certo, ma avventurarsi in una causa significa di regola sia rompere i ponti con l’avversario, sia entrare in una dimensione particolare, dove spesso le logiche non son quelle del senso comune, i tempi dilatati, l’esito per tanti versi imprevedibile. Un alto rischio e spesso pure alti costi. E poi, i giudici fanno il loro lavoro: non aiutano. Decidono.
E poi nulla vieta che, anche se ci si è imbarcati in una causa, sia sempre meglio, per poterne uscire al momento giusto, tener aperti un canale di dialogo con l’avversario.

Un fenomeno antico, la mediazione, dicevamo. Resoconti di antiche pratiche trovano al riguardo riscontro in ricerche etnografiche relative alle poche tribù primitive ancora sparse per il mondo. Ma è pratica che arriva sino a giorni nostri (si pensi a chi chiama il sindaco per una lite con il vicino) e soddisfa in genere l’esigenza di mantenere il quieto vivere all’interno di una comunità. Il ricorso a ‘pacieri’ che in modo o nell’altro trovino delle soluzioni pacifiche a situazioni potenzialmente dirompenti, è fenomeno universale e pervasivo.
Spesso l’intervento di questi pacieri si traduce in soluzioni essenzialmente imposte, vuoi convincendo gli interessati dei vantaggi che avrebbero dal fatto di desistere dal litigio, vuoi prospettando loro le disastrose conseguenze che deriverebbero altrimenti. Altre volte, i pacieri sono più rispettosi dell’autonomia decisione dei diretti interessati e si limitano ad aiutarli nel loro difficile confronto.
Lo schema trova applicazione indipendentemente dalla natura e dall’intensità di conflitto, come pure dalla sua latitudine culturale e pure dal fatto che si tratti di una questione interpersonale o inter-gruppo se non addirittura internazionale.
Ecco, questa è la mediazione, come si dice ‘tradizionale’ che ha costituito la base per tutte le varie declinazioni di mediazione, più o meno raffinate, che conosciamo oggi.
Oggi, a fianco delle forme di mediazione tradizionale, ve ne sono di più recenti. Esse sono collocabili in due grandi gruppi:
– da un lato, le mediazioni che si svolgono all’interno di un percorso strutturato, sorta di servizio istituzionale offerto agli utenti (dallo Stato e sue articolazioni, ma pure da privati); e
– dall’altro, le mediazioni offerte agli interessati alla stregua di un altro servizio professionale privato (come ad esempio quelli medici, legali, psicologici).

Non abbiamo detto ancora, perché mai un sistema del genere, comunque strutturato può tornare utile. Anzi, la comparazione con altre formule di gestione del conflitto farebbe apparire la mediazione a prima vista come una scommessa aperta, senza alcuna garanzia di ricavarne qualche vantaggio. Compro qualcosa che non so come finirà (almeno, se faccio una causa, so che prima o poi finirà e qualcosa succederà). Nei fatti, però, il ricorso a un mediatore si traduce molto spesso in una cosa vantaggiosa e permette a molti di poter voltar pagina in tempi relativamente brevi (molto più brevi di una causa) e con relativa soddisfazione.
Non è che il mediatore si dotato di poteri taumaturgici, ovviamente. Si tratta piuttosto del potere del dialogo: il fatto di confrontarci con il nostro avversario ci permette di capir meglio la situazione in cui siamo e spesso anche di scoprire prospettive nuove. Nell’interazione che di regola contraddistingue una sessione di mediazione, ogni interessato aggiusta in continuazione tutta una serie di dati (aspettative, piani per il futuro, valutazioni sul passato, possibili esiti, rischi, opportunità, …). La mediazione è essenzialmente un’occasione di confronto dinamico. Nessuno sa a priori dove potrà portare, ma il solo fatto che si realizza, genera opportunità che possono essere utilmente colte.
In tale prospettiva, il ruolo del mediatore è prezioso: un dialogo fra parti in conflitto è di regola sempre molto difficile e tende ad assumente dinamiche distruttive. Se il mediatore riesce a caratterizzarlo come dialogo costruttivo, allora tutto diviene più facile e, nei fatti, sono gli interessati stessi che disegnano prospettive di soluzione mutualmente accettabili.
Questo processo è conosciuto come ‘trasformazione del conflitto’ per cogliere questo momento ‘magico’ (che magico non è) di transizione da confronto ciecamente ostile, a co-costruzione di una nuova realtà condivisibile.
Con l’affermarsi dell’idea del diritto alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, la mediazione è stata caratterizzata, in essenza, come intervento di un terzo privo di poteri decisori (anche se abbiamo appena visto come la pressione esercitata dal mediatore possa giungere a livelli notevoli, rendendo così sfumati i confini con la vera e propria decisione d’autorità). Ma una definizione del genere, ricavata a contrario, è riduttiva. In realtà, come abbiamo appena visto, il valore aggiunto della mediazione è quello di creare un contesto in cui i diretti interessati ad un conflitto possano prendere in mano la situazione e esplorare i modi per gestirla al meglio, prendendo in autonomia decisioni informate conseguenti. In altri termini, la mediazione non è (solo) un non-giudizio, ma è un potenziamento del processo decisionale soggettivo.

E veniamo ai nostri cinque consigli pratici, destinati ai potenziali diretti interessati e loro consulenti.
1) Prendere in (seria) considerazione di ricorrere alla mediazione per gestire una situazione conflittuale.
Consiglio banale, se si vuole, ma non peregrino, se solo si considera che il ricorso alla mediazione è ancora sporadico (fuori dai casi in cui lo prevede la legge – su questo torniamo più sotto, al punto 5). Se ci troviamo in tale situazione, possiamo adottare varie strategie: ignorarla (sperando che il problema si risolva spontaneamente); prenderla di petto (innescando normalmente reazioni ostili che ci portano ad alzare il livello del conflitto stesso); cercare di negoziare (ma se si crea un muro-contro-muro, rischiamo di non arrivare a nulla); rivolgerci a terzi per una decisione tranchante (buona idea, ma abbiamo considerato sopra le controindicazioni).
Rivolgersi ad un terzo neutrale può così essere una buona idea. E lo è anche nei casi in cui l’esperimento, in parallelo o in sequenza, di altri percorsi possa risultare conveniente (nulla vieta ad esempio di avviare una causa, ma anche proporre di mediare; oppure iniziare a negoziare per poi chiedere l’intervento di un terzo se ci accorgiamo che potrebbe aiutarci a sostenere meglio in confronto).
La cosa importante, se si decide di avvalersi di un mediatore, è di farlo a ragion veduta. E qui arriviamo al secondo consiglio.
2) Cercar di capire, in anticipo, che tipo di supporto avremo dal mediatore. Da quanto detto sinora, il lettore avrà intuito che i mediatori interpretano il loro ruolo in modi diversi: abbiamo citato mediatori che si muovono soprattutto sul versante della persuasione (cercando cioè di convincere gli interessati ad aderire a certe soluzioni, ritenute evidentemente convenienti, piuttosto che altre); altri che rispettano maggiormente l’autonomia decisionale degli interessati. Non si tratta di differenze di stile (uno può esser più simpatico o affabile di un altro, indipendentemente dai modi di intervento), bensì di vera e propria concettualizzazione ideologica del proprio ruolo. La grande ripartizione che viene fatta, al proposito, è fra mediatori più o meno ‘direttivi’, da una parte e mediatori ‘non-direttivi’, dall’altra. La differenza non è di poco conto e sapere che tipo di servizi ci verranno dati può condizionare lo svolgimento dell’intero processo ed i suoi esiti. È da considerare che i mediatori più o meno ‘direttivi’ (forse la maggioranza di quelli in attività), tendono a controllare l’andamento e l’oggetto del confronto dialogico – decidono ad esempio le modalità di svolgimento degli incontri di mediazione (chi vede chi, con che sequenza, che temi affrontare, con che priorità, …). I mediatori non-direttivi supportano invece l’autoregolamentazione al riguardo, da parte degli stessi interessati (quando e come vedersi, fra chi, che temi trattare, come trattarli, …).
Da considerare infine che qualsiasi mediatore è un inevitabilmente soggetto a pregiudizi, per quanto si sforzi di agire libero dagli stessi. Quella che abbiamo definita come concettualizzazione del proprio ruolo porta con sé il suo vissuto, i principi in cui crede, il ruolo che attribuisce a sé ed alla raffigurazione che si fatto di ogni partecipante alla discussione. Possiamo facilmente trovarci di fronte a mediatori che non condividono alcuni nostri valori, o li pesano differentemente. Ciò può impattare negativamente sull’andamento della mediazione, in particolare se il mediatore adotta un approccio più o meno direttivo.
Da un punto di vista pratico, è consigliabile avere un colloquio con il candidato mediatore al fine di capire che tipo di servizi potremmo avere. Leggere il suo curriculum spesso torna utile perché la formazione ricevuta e le esperienze fatte possono avere un peso notevole nel suo modo di mediare. Anche il centro o i centri di mediazione presso i quali il mediatore opera possono dare utili indicazioni al riguardo.
“Sbagliare” mediatore, può significare buttar via tempo e risorse.
3) Non cadere nella trappola mentale di pensare di dover convincere il mediatore dalla bontà delle nostre posizioni. È naturale pensare di portare il mediatore dalla nostra parte (con il retropensiero che così potrà parimenti convincere anche il nostro avversario). E talvolta funziona, specie con mediatori inclini ad interventi di tipo persuasivo. Ma il più delle volte tutto ciò è pia illusione e vano esercizio. Ci sono ovviamente casi in cui il mediatore mostra di comprendere le nostre ragioni, ma il più delle volte il suo è solo esercizio di empatia.
Sotto altro verso, è facile poi percepire il mediatore anche come una zattera cui aggrapparsi, nei momenti di sconforto o quando ci sentiamo più vulnerabili. Ricordiamoci però che, alla fine, nessuno meglio di noi sa cosa è meglio per noi; il mediatore, per quanto si sia letto le carte messegli a disposizione, ha conoscenze necessariamente limitate del conflitto, dei suoi presupposti e dei possibili sviluppi futuri. Cerchiamo piuttosto di confrontarci con lui per avere un punto d’appoggio ed una verifica, ma decidiamo di testa nostra.
4) Essere consapevoli che il dialogo non ha un andamento lineare e richiede i suoi tempi. Come in ogni interazione conflittuale fra umani, anche – e soprattutto – in mediazione il dialogo assume forme raramente lineari. Le linee del discorso tendono piuttosto a sovrapporsi, ripresentarsi dopo iati più o meno lunghi, presentare inspessimenti (ridondanze) o tradursi in comportamenti non verbali a volte difficili da decifrare. I mediatori più accorti tendono ad esser consci di questo ed il loro lavoro consiste appunto nel dar conto di questa complessità, senza cercare di ridurla d’autorità.
La frammentazione del discorso comporta anche il fatto che raramente si verifichino svolte definitive. Ciò rispecchia spesso l’andamento del processo decisionale individuale, con pause, ripensamenti, riprese. Lo stesso vale per i soggetti collettivi (con aumento della complessità e dei tempi di elaborazione) e ovviamente richiede un tempo per l’elaborazione. Quello che pare contare è quell’inversione del trend complessivo di cui sopra si accennava nell’aspetto qualitativo dell’interazione: da distruttivo a costruttivo.
5) Essere consapevoli che c’è (forse) un giusto tempo per ogni cosa. La mediazione di un conflitto si basa sulla disponibilità di (almeno due) interessati, a provare a parlarsi. Se i soggetti coinvolti son più di due, è da valutare se e come coinvolgere quelli che si ritiene opportuno debbano esserci. A volte ciò non è possibile e forse l’esperimento di una mediazione è prematuro. Vi sono spesso considerazioni legali che occorre fare al riguardo (può essere che una soluzione trovata fra i pochi presenti sia insufficiente sotto tale aspetto), ma non è da scartare a priori l’utilità di un confronto preliminare anche per solo una parte degli interessati: il potere del dialogo può comunque dispiegare su di essi la sua capacità rigenerativa.
Sotto altro aspetto, è da considerare che a volte una mediazione viene avviata perché lo impone la legge. È il caso della più parte delle mediazioni avviate in Italia da una decina d’anni, considerato che un provvedimento adottato del 2010 (d. lgsl. 28) ne richiede l’esperimento prima dell’avvio di una causa vertente su determinate questioni (in particolare divisioni ereditarie e liti su diritti su immobili, ma anche questioni relative a contratti di locazione e recentemente questioni fra soci di società di persone). È uno dei casi di mediazione ‘istituzionale’, che abbiamo menzionato sopra. La partecipazione a questo tipo di mediazione è in qualche modo ‘forzato’, visto l’interesse dello Stato a non caricare eccessivamente il sistema giudiziario e la speranza (giustificata o meno che sia qui non rileva) che, inducendo le future parti di un processo a mediare, si possa così evitare in radice l’apertura di un caso.
Tale forzatura costituisce senz’altro un limite rispetto al principio volontaristico che dovrebbe caratterizzare la mediazione. Il che è di per sé grave, pur tenendo conto delle buone intenzioni del legislatore. Rifiutarsi di esperire una mediazione avviata in base a detto schema, espone a rischi di sanzioni in un eventuale processo giudiziario vertente sulle stesse questioni (sostanzialmente sanzioni pecuniarie in tema di costi di procedura e sanzioni sostanziali in tema di valutazione delle prove). Va quindi consultato un legale per poter assumere la decisone appropriata (sempre per il caso che detto procedimento giudiziario abbia luogo).
Il sistema del decreto 28 prevede invero alcuni vantaggi (tra i quali in particolare un trattamento di favore per quanto riguarda la tassa di registro degli accordi da trascrivere) ma ha pure degli aspetti preoccupanti di cui occorre tener conto. Uno di questi, tra i più fastidiosi, consiste nel fatto che, decidendo di esperire la mediazione, il mediatore ci verrà assegnato d’autorità (verrà infatti tratto da una lista chiusa di soggetti qualificati) e non ci sarà quindi modo di fare le verifiche accennate al punto 2 sopra, o lo si potrà fare solo limitatamente. La soluzione consigliabile è quella di concordare, per quanto possibile, con controparte/i un mediatore che presenti i requisiti per soddisfare tutti i suoi ‘clienti’. Il risultato può essere ottenuto anche indirettamente avviando la procedura presso un centro di mediazione che possa dare le informazioni che cerchiamo (anche qui, però lo schema prevede dei limiti dato che possono operare solo i centri accreditati a tal fine, c.d. ‘organismi di mediazione’).

Wool extended

Diverse prospettive culturali in conflitto: un caso studio di G. Woolf (2022)

In occasione del Tea Break di luglio 2022 abbiamo parlato di distanze culturali.

Gradito ospite è stato il prof. Geoff Woolf, Dean (preside) del dipartimento di Humanities and Sciences e professore di letteratura al Cincinnati State College in Ohio. Da membro della facoltà, Geoff è stato capo negoziatore e responsabile dei contratti per il sindacato dei docenti. In tale veste ha negoziato una decina di accordi collettivi. Ha inoltre lavorato per una quindicina d’anni come mediatore – adottando sia un approccio facilitativo che trasformativo – in liti all’interno delle organizzazioni e familiari. È membro del board dell’ISCT. Ha pubblicato 4 libri di poesie, l’ultimo nel 2020.

Come sopra accennato, il tema affrontato da Geoff è stato quello della diversità di background (e aspettative) che spesso caratterizza le pari in conflitto. Geoff ha raccontato un recente caso nel quale questo divario è emerso in tutta evidenza mettendo a dura prova la neutralità del mediatore e facendolo riflettere su come il conflitto si sviluppi inevitabilmente laddove, semplicemente, le parti hanno modi diversi di esprimersi.

È stato sottolineato, al riguardo, come l’approccio trasformativo appaia il più indicato per rendere alle parti un servizio utile ed evitare che l’intervento del mediatore si traduca in una riproposizione di un dato modello culturale, a discapito di altri.

La registrazione video dell’incontro è disponibile sul canale YouTube AMT. Qui gli highlights. Qui invece la traccia completa.

Il “primo incontro” di mediazione (2022)

A distanza di un anno e mezzo dal Tea Break tenuto sul tema (nov. 2019) siamo tornati a parlare del c.d. “primo incontro” di mediazione, in occasione del tea Break di maggio 2022.
Per capire di che parliamo, rinviamo al post pubblicato qui.

‘incontro è stato curato da Cristina Menichino sulla scorte della seguente traccia:

  • Cosa dice il mediatore quando si presenta (non è scelto dalle parti, ma dall’organismo)
  • Il mediatore, prima dell’incontro preliminare, telefona agli avvocati delle parti o scrive?
  • Come interviene il mediatore se un parte sta in silenzio o parla solo il suo avvocato
  • Come interviene il mediatore quando una parte o il suo avvocato non crede nella efficacia della mediazione
  • Come si sente il mediatore se le parti non procedono e quali interventi fa
  • La differenza tra un primo incontro live o online

La registrazione video dell’incontro è disponibile sul canale YouTube AMT. Qui gli highlights. Qui invece la traccia completa.

AMT Tea Break di Natale 2020 – La strategia CC

COME CARATTERIZZARE LA SESSIONE DI MEDIAZIONE
COME UN INCONTRO UTILE
Nello ‘special’ di Natale (29 dic 2020) abbiamo discusso di come sia importante la caratterizzazione data dal mediatore all’incontro – sin dalle prime battute dello stesso.
Introdotta da Antonio Nascimben, la conversazione ha toccato temi quali:
– come debbo presentarmi alle parti
– che parole mi conviene usare (o non usare)
– con gli avvocati come debbo relazionarmi
– come posso mettere a loro agio i presenti
 e così via.
… insomma la c.d. strategia CC (cioé caratterizzare la sessione come “conversazione costruttiva”).

La registrazione dell’incontro la si trova qui.

AMT Tea Break di gennaio 2021 – Le sessioni separate

In occasione del Tea Break di gennaio abbiamo parlato di sessioni separate, vale a dire quella particolare organizzazione della sessione di mediazione in cui le parti vengono divise, con il mediatore che usualmente si intrattiene a turno con ciascuna di esse.
Nel modello problem-solving è una tecnica molto usata dal mediatore stesso, che approfitta di questi incontri riservati a più fini: in particolare, per meglio costruire il suo rapporto fiduciario con l’interlocutore, per favorire l’emersione di informazioni utili che altrimenti non verrebbero date in sessione congiunta, per stemperare momenti di particolare tensione, per testare senza tema di imbarazzi la disponibilità delle parti verso particolari soluzioni, …
Nel modello trasformativo invece le sessioni NON sono una tecnica impiegata dal mediatore, ma può ben accadere che le parti spontaneamente le chiedano.

La registrazione dell’incontro la si trova invece qui.

La “tecnica” del riassunto

Uno degli interventi usati dai mediatori è quello del riassunto (summary in inglese). Esso consiste nel restituire alle parti quanto emerso in una precedente ‘porzione’ di conversazione.
Nella pratica trasformativa, il riassunto assume un valenza particolarmente importante perché è un modo, molto efficace, di aiutare gli interlocutori a farsi chiarezza, valutare come muoversi e (spesso) comprendere meglio la posizione degli altri. Per saperne di più, scarica le note (tratte dal manuale ISCT per il corso base in mediazione trasformativa): Note sul RIASSUNTO.

Di riassunto abbiamo parlato in occasione dei Tea Breaks di-

AMT Tea Break di gennaio 2020 – Avvocati e parti in mediazione

In occasione del Tea Break del 14/01/2020 si è parlato di parti e avvocati in mediazione.

1. Il contesto

Per quanto riguarda le mediazioni ex decreto 28/2010, è noto come le parti debbano avvalersi di avvocati nei casi in cui la mediazione sia prevista (art. 5.1 bis) come necessario prodromo all’avvio di un’azione in giudizio, le c.d. mediazioni obbligatorie” (in realtà, come noto, la terminologia è fuorviante perché quello che viene chiesto alle parti è, in pratica, di partecipare ad un primo incontro informativo, restando libere di optare se esperire o meno la mediazione ‘vera e propria’ – sull’argomento v. qui).

L’art. 8.1 del decreto 28 prevede, infatti, che “Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato” e, anche se tale previsione non lo specifica, il precetto viene interpretato come valido solo per il caso delle c.d. materie obbligatorie.

2. Il problema del costo dell’assistenza legale

Un primo problema pratico emerso è stato quello del costo e degli oneri aggiuntivi a carico delle parti, che tale previsione rende necessari. Non si tratta di cifre irrisorie, considerato che per la maggior parte delle situazioni affrontate dai mediatori che hanno partecipato alla discussione – valutabile di valore da €25.000 a €50.000 – il costo medio per la partecipazione all’incontro informativo si è attestato sui €400 ca a carico di ciascuna parte. Laddove invece la mediazione sia stata svolta, l’esborso saliva ad almeno €2.500 e più (considerato anche il numero delle sessioni resesi necessarie).

In taluni casi è stato riportato che il costo ha fatto optare le parti per NON procedere con la mediazione.

Chiaramente si tratta di indicazioni di massima e di un campione estremamente limitato, ma è da chiedersi se la norma sia sensata e quale sia la sua vera ratio.

Al riguardo, non può credersi la ratio sia quella di assicurare una tutela adeguata alle parti, in scelte che possono incidere sui loro diritti. Non si vede infatti perché tale paternalistica attitudine dovrebbe giustificarsi in mediazione laddove non è prevista né nell’ordinaria gestione dei propri affari per via contrattuale, né nella gestione delle controversie per via arbitrale.

Neppure appare giustificato addurre giustificazioni relative alla complessità della procedura (sulla falsa riga di quanto avviene in una procedura giudiziaria). la mediazione in fatti, per definizione, è informale e certo non richiede, all’evidenza, assistenza tecnica per i pochi passaggi formali previsti (stesura e firma del verbale) lasciati alla cura del mediatore.

È da ricordare come la versione originaria del decreto 28 non prevedesse alcun obbligo di avvalersi di avvocati, neanche nelle procedure ‘obbligatorie’ e che tale previsione è stata introdotta solo nell’estate del 2013 – d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013 – su (sospettosamente interessata) pressione del CNF (Consiglio Nazionale Forense) e di altri organismi rappresentanti la categoria.

3. L’avvocato come partecipante

L’avvocato è una persona ed in mediazione partecipa alla discussione come qualsiasi altra persona presente. Pur non essendo ‘direttamente’ interessato al conflitto, né è coinvolto.

Al riguardo, tutti i partecipanti hanno riportato come tale coinvolgimento faccia sì che sono sempre osservabili nel comportamento degli avvocati le stesse dinamiche conflittuali riscontrabili nei loro clienti. Disempowerment e self-absorption e relativi shifts verso l’empowerment e la recognition.

Le mediazione ex decreto 28 costituiscono in definitiva, per il mediatore trasformativo, preziose occasioni per intervenire in conversazioni conflittuali sempre complesse (discussioni che coinvolgono almeno 4 soggetti), nelle quali spesso le linee di discorso avviate e coltivate dagli avvocati (A) si aggiungono e interferiscono con quelle avviate e coltivate dai rispettivi clienti (C). il che aumenta notevolmente la complessità delle interazioni osservabili: C1-C2; C1-A1; C1-A2; C2-A1; C2-A2; A1-A2; …

Uno dei casi riportati come frequenti è quello in cui il “discorso legale” occupa gran parte, se non tutta, della totalità delle interazioni che avvengono in una sessione. In altri termini, questo si dà quando gli avvocati monopolizzano sostanzialmente la discussione, tenendola in particolare su questioni ‘legali’ e comprimendo o limitando la partecipazione dei loro clienti alla conversazione. Nell’ottica del mediatore trasformativo, questo può essere un fattore che impedisce che il confronto si trasformi da distruttivo in costruttivo.

Il mediatore deve peraltro sempre ricordarsi che il suo ruolo è quello di supportare le parti nelle loro scelte, non guidare le stesse o ‘stimolarle’ in modo direttivo. Particolarmente utili appare in tali casi il ricorso alla tecnica del checking-in, vale a dire far riflettere le parti sul fatto se ritengono o meno che la conversazione, per come sta avvenendo, sia loro utile.

L’avvocato non è mai ‘ingombrante’ (idea che spesso coglie i mediatori che tendono a far raggiungere alle parti un accordo…)

4. Le relazione cliente/avvocato

Altro aspetto interessante è dato infine dalla relazione cliente / proprio avvocato. Al riguardo sono state molte le esperienze riportate in tema di:

  • occasioni in cui l’avvocato fa resistenza quanto a decisione il suo cliente dichiara di voler procedere adottare (o che al mediatore è parso volesse adottare). Nell’ottica trasformativa, vale quanto sopra detto. Il ruolo del mediatore è quello di supportare (non influenzare o dirigere) le parti (inclusi gli avvocati) nella presa di decisioni. Queste possono riguardare sia il modo in cui viene condotto il confronto in mediazione, sia eventuali soluzioni che emergono dallo stesso. Particolare attenzione va posta alla tentazione di voler ‘difendere’ la parte dal suo avvocato, perché questo presuppone n giudizio di valore da parte del mediatore sulla bontà o meno di certe soluzioni piuttosto che altre.
  • effettivo contributo degli avvocati alla disamina / elaborazione di soluzioni utili ai loro clienti (problem solving). In tali casi l’avvocato risulta spesso svolgere un’utile funzione di consulente/confidente. Questo avviene in genere quando l’intervento del mediatore ha effettivamente condotto ad una trasformazione della qualità dell’interazione fra le parti ed un confronto costruttivo è reso possibile.

 

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