Il Tea Break di gennaio 20221 ha toccato il problema, ricorrente, del grado di conoscenza della ‘materia del contendere’ richiesto al mediatore.
Come noto, secondo molti è opportuno che una certa qual conoscenza vi sia. Altrimenti – si sostiene – il mediatore non è in grado di seguire la discussione e, soprattutto, di offrire agli interessati un contributo minimamente utile in termini di suggerimenti e/o soluzioni. Tale esigenza è sentita soprattutto dai mediatori che interpretano il loro ruolo in tal senso (offrire suggerimenti e/o aiutare le parti a trovare soluzioni), ma anche da coloro che ritengono che così il ruolo del mediatore venga in qualche modo ‘protetto’ e reso più credibile (che figura ci faccio se mostro di non capire quel di cui si discute?).
Una particolare declinazione di questa expertise minimale è riscontrabile nell’idea diffusa che il mediatore debba comunque ‘saperne qualcosa’ di diritto (inspecie operando nel contesto del decreto 28/2010, che richiede la dimestichezza da parte del mediatore con qualche passaggio ‘legale’ – la produzione di un verbale, la verifica deipoteri delle parti, …).
Nella pratica trasformativa, invero, tali esigenze non vi sono; anzi, il dare consigli o suggerire soluzioni è considerate pericolosa espressione di atteggiamento direttivo, che mina l’autodeterminazione delle parti. Deve/può essere quindi il mediatore, almeno in quest’ottica, ‘ignorante’?
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