Il mediatore “esperto”

Il Tea Break di gennaio 20221 ha toccato il problema, ricorrente, del grado di conoscenza della ‘materia del contendere’ richiesto al mediatore.

Come noto, secondo molti è opportuno che una certa qual conoscenza vi sia. Altrimenti – si sostiene – il mediatore non è in grado di seguire la discussione e, soprattutto, di offrire agli interessati un contributo minimamente utile in termini di suggerimenti e/o soluzioni. Tale esigenza è sentita soprattutto dai mediatori che interpretano il loro ruolo in tal senso (offrire suggerimenti e/o aiutare le parti a trovare soluzioni), ma anche da coloro che ritengono che così il ruolo del mediatore venga in qualche modo ‘protetto’ e reso più credibile (che figura ci faccio se mostro di non capire quel di cui si discute?).

Una particolare declinazione di questa expertise minimale è riscontrabile nell’idea diffusa che il mediatore debba comunque ‘saperne qualcosa’ di diritto (inspecie operando nel contesto del decreto 28/2010, che richiede la dimestichezza da parte del mediatore con qualche passaggio ‘legale’ – la produzione di un verbale, la verifica deipoteri delle parti, …).

Nella pratica trasformativa, invero, tali esigenze non vi sono; anzi, il dare consigli o suggerire soluzioni è considerate pericolosa espressione di atteggiamento direttivo, che mina l’autodeterminazione delle parti. Deve/può essere quindi il mediatore, almeno in quest’ottica, ‘ignorante’?

Chi vuole farsi un’idea del dibattito che ne è scaturito, dia un’occhiata agli highlights vada qui.

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Dea Inanna ridotto

La dea Inanna e l’archetipo del conflitto

Il Tea Break di dicembre 2021 è stata l’occasione per approfondire una figura poco conosciuta, la dea sumera Inanna (o Innin).

La nostra socia Cristina Menichino, presentando il suo recente lavoro sull’argomento, ci ha guidati in un viaggio che prende le mosse millenni fa, quando emerse in Mesopotamia (ad Uruk, in particolare) il culto di una figura femminile – Inanna, appunto – poi conosciuta tra gli assiro-babilonesi come Ishtar e fra i Fenici come Astarte.

La modernità di Inanna è data dal suo carattere molto ‘umano’, per essere preda di passioni sublimi, ma anche distruttive. Come il conflitto, in fondo…

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Il Ministero al lavoro sulla riforma Cartabia – la posizione di AMT

Al lavoro sui decreti delegati

La disciplina della mediazione di cui al decr. 28/2010 è all’esame del legislatore (delegato).
Dopo l’adozione, infatti, nel novembre scorso della legge 206/2021 (c.d. riforma Cartabia sulla giustizia civile – su cui avevamo scritto qui.), è in corso la fase di elaborazione, in sede di Ministero della Giustizia della bozza del decreto legislativo d’implementazione (o dei decreti, se ci decide di procedere per macroargomenti).
Lo scorso gennaio il Ministero ha organizzato ben sette gruppi di lavoro, avvalendosi di professionalità esterne. Il primo gruppo (11 persone, composto da professori universitari, avvocati e giudici) si sta dedicando proprio alla materia che ci interessa.
Il testo della legge delegata lo potete scaricare qui: L_206-2021_Riforma_processo_civile.

Linee di indirizzo

In sunto, le linee di indirizzo sono le seguenti (espresse in 19 punti all’art. 1.4):
– riordino e potenziamento incentivi fiscali
– revisione dei costi (oggi fissati da tariffe ministeriali)
– realizzazione di un Testo Unico relativo agli strumenti ADR;
– allargamento dell’area delle materie per le quali l’attivazione di una mediazione è condizione di procedibilità per l’eventuale azione giudiziaria;
– misure per favorire/richiedere la partecipazione personale delle parti interessate;
– revisione della formazione richiesta a mediatori e docenti di mediazione;
– revisione dei criteri per l’accreditamento delle organizzazioni interessate a operare come “organismo di mediazione”;
– incentivazione del numero delle mediazioni mandate dal giudice in corso di giudizio;
– incentivazione della mediazione familiare.

La posizione di AMT

Le linee di riforma ed i possibili sviluppi sono stati discussi nel tea Break di febbraio 2022. La registrazione la potete vedere qui:

parte I – sulla formazione del mediatore

parte II – sui costi della mediazione

parte III – sulla presenza personale delle parti e sulla mediazione demandata dal giudice.

AMT ha quindi fatto pervenire al Ministero delle sue note. Le potete leggere qui: 20220221 AMT lett al Ministero su riforma Cartabia

Non siamo andati sui dettagli – anche perché la legge-delega non lascia molti margini. Abbiamo, piuttosto, ritenuto opportuno ricordare l’importanza di alcuni principi fondanti. Questi dovrebbero caratterizzare le politiche d’intervento pubblico in questo settore:
– il rispetto del principio di autodeterminazione, in primo luogo (sul tema v. qui);
– la cautela nel trattare la mediazione solamente sotto un profilo procedurale.
Purtroppo mancano totalmente, nel gruppo di lavoro, professionisti che non siano di formazione giuridica. Sarebbe stato auspicabile una loro inclusione, anche solo per dare al legislatore la possibilità di considerare punti di vista diversi da quello offerto dai giuristi.

I componenti il gruppo di lavoro peraltro sono tutte persone di notevole spessore, molte con esperienza specifica in tema di mediazione. Contiamo quindi nella loro sensibilità e accortezza.

Il loro contributo sarà importante, non solo per ragioni astratte, ma anche per ragioni pratiche. La mediazione ex decr. 28/2010 infatti – nonostante strutturi, all’evidenza, una particolare procedura avente specifici obiettivi (quello di deflazionare il carico dei lavoro dei giudici, in primis) – di fatto rappresenta una fetta rilevantissima delle mediazioni che si tengono in Italia. Il modo in cui essa viene strutturata dal regolatore impatta, quindi, in generale sul modo in cui alla mediazione (generalmente intesa) viene offerto spazio per concretamente essere praticata ed affermarsi presso l’utenza.

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