La ‘riforma Cartabia’, ovvero qualcos(in)a rischia di cambiare in tema di mediazione

Lo scorso 21 settembre la Camera ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge delega governativo in tema di giustizia civile e strumenti ADR (AS 1662). Nello stesso giorno il testo è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione anche da parte di questo ramo del Parlamento.
Il testo è oggi rubricato come AC 3289 e potete leggerlo qui.
Come forse noto, si tratta di una serie di provvedimenti – proposti a gennaio 2020 dall’allora ministro della Giustizia Bonafede – con l’intento di afforntare gli annosi (e sinora irrrisolti) problemi posti da un sistema di giustizia pubblico lento e per molti versi inefficiente. Oltre a modifiche al codice di procedura ed all’organizzazione degli uffici giudiziario, il disegno di legge prevedeva (e prevede) anche un intervento su alcuni strumenti di ‘risoluzione alternativa delle controversie”, c.d. ADR, in particolare sulla mediazione.
Ovvio quindi l’interesse che la misura sta suscitando fra gli operatori del settore (mediatori, centri di mediazione, formatori, ecc.) considerato anche che, proprio in tema di mediazione, il cambio al vertice del Ministero di Giustizia, ha comportato un revirement deciso. Se l’atteggiamento di Bonafede è infatti parso a molti punitivo, l’amministrazione Cartabia pare invece aver adottato misure di segno opposto.
Parliamo ovviamente di mediazione come disciplinata dal decreto legislativo 28/2010 (cioé un procedimento quasi court-annexed, pesantemente regolamentato e burocraticamente organizzato) e non della mediazione in generale. Ma tant’è, visto che i procedimenti di mediazione che ricadono in tale schema sono numericamente preponderanti nella realtà attuale italiana.

Il provvedimento risulta suscitare generalmente commenti positivi (in particolare, con riferimento (i) alle accresciute agevolazioni fiscali per chi opta per la mediazione e (ii) all’allargamento delle materie per cui la proposizione di una domanda di mediazione è passo richiesto prima dell’avvio di una causa in tribunale), ma non mancano voci critiche (ad es. (i) sul fatto che detto allargamento risulta tutto sommato timido e che addirittura si pongono ulteriori vincoli in tema di scioglimento delle comunioni – materia che oggi interessa molte mediazioni. Ma soprattutto, a preoccupare, è (ii) la confermata ed accentuata caratterizzazione della mediazione come strumento servente il processo (cosa di per sè non troppo sana) – e, di converso, la confermata e plateale ignoranza del regolatore rispetto alla mediazione considerata, in generale, come modalità di autogestione dei conflitti – e quindi (iii) il reiterato rigetto di modi ‘liberali’ di agevolare la nascita di un mercato libero di servizi di mediazione).

Ne abbiamo parlato in occasione del Tea Break di ottobre condotto da Vanessa Spoladore. Lo si può vedere sul canale YouTube AMT qui.

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